Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la propria posizione sulla revisione della Direttiva sul Credito al Consumo.
La proposta di direttiva abroga e sostituisce l’attuale direttiva del 2008 sui contratti di credito ai consumatori.
Le modifiche sono conseguenti alla crescente digitalizzazione dell’economia che ha comportato significativi cambiamenti nel mercato del credito al consumo con la comparsa di nuovi prodotti e nuovi soggetti nel mercato, che offrono servizi di credito ai consumatori mediante procedure più rapide e semplificate
Di conseguenza, le modifiche alla direttiva sul credito al consumo modernizzano e rafforzano la protezione dei consumatori a livello europeo promuovendo pratiche responsabili e trasparenti da parte di tutti gli attori coinvolti, ad esempio garantendo che le informazioni sui crediti siano presentate in modo chiaro e comprensibile e siano adattate ai dispositivi digitali.
Inoltre, per proteggere i consumatori da pratiche di prestito irresponsabili che potrebbero portare a un eccessivo indebitamento, la direttiva promuove l’educazione finanziaria e la consulenza sul debito e regolamenta la valutazione della capacità del consumatore di rimborsare o meno il credito.
Prodotti esclusi dall’applicazione della nuova Direttiva sul credito al consumo
Con la propria posizione, il Consiglio propone di escludere alcuni prodotti dal campo di applicazione della direttiva, come ad esempio:
- il crowdfunding diretto;
- i pagamenti e le carte di debito con addebito differito;
- i contratti di locazione o leasing senza obbligo o opzione di acquisto del bene.
Per alcuni dei prodotti di credito meno rischiosi che ora rientrano nel campo di applicazione della direttiva, il Consiglio suggerisce una deroga parziale facoltativa a determinate disposizioni.
Queste norme adattano le informazioni precontrattuali, i requisiti pubblicitari e le disposizioni in materia di rimborso anticipato per i seguenti prodotti:
- prestiti inferiori a 200 euro;
- fidi rimborsabili entro tre mesi;
- contratti di credito senza interessi e altre spese;
- contratti con una durata massima di tre mesi e costi trascurabili;
Per consentire ai consumatori di confrontare adeguatamente le offerte di finanziamenti, il Consiglio propone di unificare i moduli di informazione precontrattuale che vengono presentati ai consumatori.
Inoltre, per aumentare la comprensione, il testo prevede che le informazioni essenziali siano presentate sulla prima pagina di tali moduli.
Ulteriori modifiche riguardano:
- la valutazione del merito creditizio;
- la definizione di un termine massimo del diritto di recesso;
- l’obbligo di proteggere i consumatori da tassi d’interesse eccessivi;
- le sanzioni.