La Covip, in risposta ad uno specifico quesito, ha fornito chiarimenti circa la possibilità per un fondo pensione di effettuare direttamente operazioni di prestito titoli, e se detta attività di prestito titoli possa esporre lo stesso fondo alla violazione dell’art. 3 del D.M. 703/96, ovvero del divieto di effettuare vendite allo scoperto.
Sul punto la Covip ha richiamato l’art. 3, comma 2, lett.a) del DM Tesoro 703/1996, il quale consentiva ai fondi pensione di “effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli”.
Tale possibilità è ora confermata dall’art. 4, comma 2, lett. a) del DM Economia 166/2014, ai sensi del quale i fondi possono “effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio”. Il DM Economia 166/2014 ha inoltre stabilito che le suddette operazioni possono essere realizzate all’interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un’autorità pubblica.
Nel ritenere quindi ammissibile l’operatività di prestito titoli per un fondo pensione, la Covip ha precisato che, nel suo espletamento, devono essere considerati essenziali i seguenti elementi:
– la presenza di un “collaterale”, cioè di una garanzia costituita da titoli facilmente liquidabili o contante, in misura adeguata rispetto ai rischi dell’operazione e comunque non inferiore al valore di mercato dei titoli oggetto del prestito;
– il deposito di detto collaterale presso l’agente, con vincolo di segregazione o almeno di indisponibilità, il cui valore venga continuativamente monitorato al fine di verificarne tempo per tempo la congruità rispetto alle consistenze pattuite;
– la possibilità di richiamare in ogni momento i titoli oggetto di prestito o di risolvere il contratto, elemento necessario per escludere interferenze con l’attività del soggetto incaricato della gestione delle risorse del fondo;
– nel caso (o per la parte) in cui la garanzia sia costituita in contanti, particolare attenzione a che le scelte relative alle modalità di reinvestimento di detta liquidità presentino carattere prudenziale, al fine di contenere i relativi rischi, dovendosi escludere per tale strada la ricerca di extra rendimenti.
Per quanto attiene il divieto di vendite allo scoperto, confermato nell’art. 4, comma 6, del citato DM 166/2014, la Covip ha evidenziato come non si possa qualificare vendita allo scoperto quella relativa a titoli sui quali l’investitore ha la facoltà, sulla base di apposite disposizioni contrattuali, di richiamare gli strumenti finanziari precedentemente dati a prestito entro la data di regolamento della vendita medesima.