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Superato il divieto per i fondi pensione di cumulo dei costi in caso di investimento in parti di OICR

17 Giugno 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Circolare 13 giugno 2014, prot. n. 3904, la Covip ha previsto la possibilità per i fondi pensione di superare il divieto vigente di cumulo dei costi in caso di investimento in parti di OICR.

In particolare, per investimenti in OICR collegati, vale a dire OICR promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del fondo pensione o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, dal compenso della società che gestisce il fondo pensione sarà possibile dedurre la remunerazione complessiva (commissione di gestione ed eventuali commissioni di incentivo) percepita dal gestore del fondo collegato.

In caso invece di investimento in OICR diversi da quelli collegati, sul fondo potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili dagli OICR sottostanti.

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