Con risposta a quesito del giugno 2014 la Covip ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità che le forme pensionistiche complementari forniscano al gestore finanziario eventuali indicazioni circa gli strumenti finanziari su cui investire.
In particolare, è stato chiesto alla Covip un parere sull’eventualità che la forma di previdenza complementare ritenga opportuno procedere, in ragione delle contingenti prospettive di mercato, alla sottoscrizione, per il tramite del gestore, di quote di OICR alternativi che investano in asset class con caratteristiche tecniche sostanzialmente vicine a quelle del mercato di riferimento del mandato di gestione. La forma pensionistica chiederebbe poi al soggetto gestore di compiere una valutazione professionale sugli strumenti finanziari individuati, al fine di procedere all’investimento successivamente all’apprezzamento della congruità e della potenziale profittabilità dell’operazione.
Secondo la Covip, una simile possibilità appare in linea con il sistema delineato dal d.lgs. n. 252 del 2005, che detta un “regime speciale” in cui il cliente, cioè il fondo, ove intenda dare specifiche indicazioni al gestore, deve essere coadiuvato dal gestore stesso nelle valutazioni di opportunità dell’investimento e nella realizzazione dell’operazione. Nel caso particolare degli OICR, e ancor più di quelli alternativi, le indicazioni sono ammissibili purché coerenti con i principi che regolano i rapporti contrattuali.
I fondi pensione possano quindi impartire indicazioni al gestore in ordine agli investimenti da effettuare a condizione che le stesse siano coerenti con le linee di indirizzo della gestione e con il mandato già conferito.