La Covip ha pubblicato una risposta a quesito in materia di applicazione dell’art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 ai riscatti della posizione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012.
In particolare, è stato chiesto alla Commissione la possibilità di riconoscere la facoltà di riscattare la posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 anche a quei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato).
Il suddetto art. 14, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005, che disciplina la permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità, prevede che, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti stabiliscono il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Per quanto attiene invece il citato art. 4, l. n. 92 del 2012, questo prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In risposta al quesito promosso la Covip ha ritenuto che anche gli iscritti ai fondi pensione che si trovino nelle condizioni disciplinate dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012 possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dall’art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.