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Giurisprudenza

Polizze abbinate: escluse dal TAEG le provvigioni di collocamento

13 Giugno 2022

Collegio di coordinamento ABF, 2 maggio 2022, n. 6857 – Pres. Maugeri, Rel. Lucchini Guastalla

Di cosa si parla in questo articolo

In ipotesi di polizze abbinate non obbligatorie, va esclusa dal calcolo del TAEG la parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio e trattenuta dall’intermediario finanziatore quale provvigione di collocamento.

Questo il principio espresso dalla decisione n. 6857 del 02 maggio 2022 del Collegio di coordinamento ABF, che si è quindi soffermato sull’inclusione nel calcolo del TAEG delle provvigioni incassate dall’intermediario del credito per la collocazione della polizza facoltativa.

Sul punto, evidenzia il Collegio di coordinamento ABF, rilevano le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, le quali includono nel calcolo del TAEG gli interessi e tutti i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Rispetto al premio assicurativo, la sua esclusione dal TAEG appare quindi giustificata dalla natura non obbligatoria delle polizze abbinate al finanziamento.

Mentre tale esclusione appare indiscutibile con riferimento al premio puro versato dal cliente, maggiori dubbi sorgono rispetto a quella parte di costo che rappresenta la provvigione percepita dal mutuante collocatore della polizza.

Secondo il Collegio di coordinamento ABF, tuttavia, se la polizza assicurativa contratta dal finanziatore va qualificata come facoltativa, nulla di tale voce di costo può essere incluso nel TAEG. Né il premio, né la provvigione trattenuta o retrocessa dall’intermediario, configurando una voce di costo non distinguibile dal premio assicurativo pagato dal finanziato.

Per tali motivi, quindi, il Collegio di coordinamento ABF conclude per l’esclusione dal calcolo del TAEG della parte di premio assicurativo retrocesso all’intermediario finanziatore a titolo di provvigione di collocamento.

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