Con Deliberazione 29 marzo 2012 la COVIP ha espresso il proprio orientamento sulla possibilità per i fondi pensione di consentire ai propri iscritti, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il riscatto parzialmente della posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Secondo la COVIP, stante la generica formulazione della disposizione sopraccitata – la quale fa genericamente riferimento alle “somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3”, prevedendone il relativo trattamento fiscale senza ulteriori specificazioni – è corretto ritenere, con riferimento all’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell’iscritto, anche l’opzione del riscatto parziale della posizione individuale.
I fondi pensione che intendano concedere riscatti parziali ai sensi del citato art. 14, comma 5, precisa la COVIP, sono tenuti ad esplicitarlo nelle disposizioni statutarie o regolamentari.
Prima d’ora, il c.d. riscatto per cause diverse ex art. 14 comma 5 D.L.gs. 252/2005 era concesso unicamente quale riscatto totale.
A fronte del nuovo orientamento della COVIP, l’aderente potrà d’ora in poi limitare, laddove previsto dal fondo, la propria richiesta di riscatto ad una quota della posizione individuale, senza dover necessariamente azzerare il percorso, già avviato, di costruzione della pensione integrativa.