La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha pubblicato la Circolare del 27 gennaio 2012, prot. n. 386, contente indicazioni operative relativamente all’utilizzo del rating da parte dei fondi pensione.
A seguito del recente taglio del rating di alcuni paesi dell’euro zona, diversi operatori hanno infatti lamentato alla Commissione difficoltà riconducibili a livelli minimi di rating contrattualmente previsti per gli investimenti in titoli di debito, con rischio, in tali ipotesi, di dover procedere a ingenti quantitativi di vendite con conseguente consolidamento di perdite in conto capitale.
Sul punto la COVIP, richiamando il recente dibattito sviluppatosi in seno alle Istituzioni europee, ha evidenziato l’opportunità di considerare il rating elaborato dalle agenzie specializzate come uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio degli emittenti i titoli di debito. Ciò al fine di non escludere, se rilevanti, altre informazioni disponibili e di evitare che un impiego "automatico" del rating possa comportare l’esigenza di un immediato smobilizzo o impedire l’acquisto di titoli ove intervenga il declassamento dell’emittente.
Stante poi l’eccezionalità dell’attuale situazione economica dell’area dell’euro, la COVIP precisa che eventuali modifiche agli statuti dei fondi pensione negoziali e preesistenti e ai regolamenti dei fondi pensione aperti che vengano disposte alla luce della presente Circolare, devono considerarsi rientranti nella disciplina di cui, rispettivamente, agli artt. 8. 17 e 30 del Regolamento Covip del 15 luglio 2010, non richiedendo pertanto l’avvio di una procedura di approvazione presso la Commissione.
Altresì, precisa la COVIP, per i fondi pensione aperti e per i PIP le modifiche apportate, rispettivamente, ai regolamenti dei fondi e ai regolamenti delle gestioni assicurative cui è collegata la rivalutazione delle prestazioni, non danno luogo al diritto di trasferimento degli iscritti di cui agli artt. 26 e 22 dei relativi schemi di regolamento adottati dalla COVIP con delibera del 26 ottobre 2006, ove il livello di rating minimo per i titoli di debito, successivamente alla modifica, non risulti inferiore al livello "investment grada ".