Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/954 che modifica gli RTS di cui al Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche per quanto riguarda le esposizioni in default.
Alla luce della descrizione di rettifica di valore su crediti di cui all’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), solamente le perdite attese su crediti riflesse nelle rettifiche di valore su crediti specifiche realizzate dal soggetto detentore dell’esposizione in stato di default possono essere contabilizzate nell’attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai sensi dell’art. 127
Le perdite su crediti computate nel prezzo delle esposizioni in default, trattenute dall’ente venditore come perdite subite, non possono essere riconosciute dall’ente acquirente dopo la vendita.
Di conseguenza, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’esposizione in stato di default può variare in seguito alla vendita delle esposizioni in default, anche se il prezzo dell’operazione prevede lo sconto di un importo uguale alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dal soggetto venditore prima della vendita.
Questa situazione, evidenzia la Commissione, crea un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in default, in quanto il possibile disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio da applicare all’esposizione in default rispettivamente dall’ente venditore e dall’ente acquirente potrebbe rendere l’operazione meno attraente per l’ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.
Le modifiche odierne intervengono pertanto per far sì che le rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute ai fini dell’articolo 127 del CRR includano qualsiasi sconto nel prezzo di un’esposizione in stato di default che l’ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l’aumento del capitale primario di classe 1.