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Albo gestori crisi d’impresa: il Regolamento in Gazzetta Ufficiale

22 Giugno 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2022, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, relativo al Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo gestori crisi d’impresa di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (curatore, commissario giudiziale, liquidatore, componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa) recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’albo è suddiviso in due sezioni:

  • sezione ordinaria;
  • sezione relativa ai componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), di cui all’articolo 2, comma  1,  lettera  u),  del Codice.

L’iscrizione alla sezione ordinaria dell’albo gestori crisi d’impresa implica anche l’iscrizione nella sezione relativa ai componenti dell’OCRI. 

L’albo si compone di un’area pubblica e un’area riservata

  • l’area riservata riporta i dati  identificativi e l’indirizzo PEC dell’iscritto, la sezione dell’albo  nella  quale  è  iscritto  e  l’eventuale ordine professionale di appartenenza
  • l’area riservata riporta: i  provvedimenti  adottati  nei  confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività  di gestione e di controllo  nelle  procedure  previste  dal  Codice;  le richieste di sospensione o cancellazione  volontaria  dall’albo  e  i provvedimenti  di  sospensione  o   cancellazione   adottati,   anche d’ufficio, dal responsabile.

Requisiti e modalità di iscrizione all’albo gestori crisi d’impresa

Per l’iscrizione all’albo gestori crisi d’impresa è necessario dimostrare di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti dall’articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. 

La domanda di iscrizione all’albo dev’essere inviata al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, e deve riportare:

  • l’indicazione della sezione dell’albo per la quale è inoltrata la richiesta;
  • nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: la certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale di riferimento e la data di iscrizione; la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale; la certificazione dell’ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali;
  • nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice della Crisi d’Impresa, l’indicazione delle cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e la dichiarazione che per le stesse non sia stata avviata la procedura di liquidazione giudiziale. 
  • la certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi, di cui all’articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione individuati dalle linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
  • ogni altro documento atto a provare il possesso dei requisiti di professionalità;
  • una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
  • l’indicazione della casella PEC  alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
  • l’attestazione del pagamento del contributo di cui all’articolo 357, comma 2, del Codice della Crisi.

Per l’iscrizione all’albo gestori crisi d’impresa è dovuto un contributo di euro centocinquanta e una quota annuale per mantenere l’iscrizione sempre di euro centocinquanta.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il Provvedimento entra in vigore il 6 luglio 2022.

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