Il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza in esame, occupandosi del tema degli investimenti finanziari e della loro adeguatezza al profilo di rischio del cliente, si sofferma in particolare ad esaminare il tema delle polizze unit linked, concludendo per la loro esclusione dal novero degli strumenti finanziari.
Nel caso sottoposto al Tribunale un istituto di credito viene convenuto in giudizio da un cliente che lamenta di aver conferito, nell’ottobre 2000, su indicazione e suggerimento dell’istituto, parte dei propri risparmi in due gestioni patrimoniali, nonché di avere effettuato un investimento assicurativo Unit Linked su fondo interno della banca.
Il correntista lamenta di essersi affidato negli anni successivi alle indicazioni e suggerimenti dell’istituto, ricevendo – a suo dire – periodiche rassicurazioni positive in merito alle gestioni ed agli impieghi delle somme investite e di avere constatato, solo nell’estate 2009, avendo necessità di monetizzare i propri investimenti, la riduzione significativa degli stessi.
Il correntista, quindi, lamentando una gestione negligente e imprudente dei propri risparmi, l’inosservanza della normativa specifica del settore di cui al regolamento Consob n. 11522/1998, alla normativa MIFID n. 2004/39 CE in vigore dall’1.11.2007, al D.lgs. n. 415 del 27.3.1996 ed alla direttiva CEE 10 maggio 1993 n. 93/22, nonché al Testo Unico Bancario con riguardo tanto alle gestioni patrimoniali quanto alla Polizza Unit Linked, richiede il risarcimento dei danni a titolo di inadempimento contrattuale.
La Corte Reggiana nell’esaminare tale caso, con riferimento alla polizza unit linked, si allinea al recente orientamento giurisprudenziale di merito (v. Tribunale di Livorno 12 febbraio 2015, Tribunale di Milano 16 aprile 2015) che riconosce alle polizze unit linked la preminente natura di strumenti assicurativi, sia “perché l’assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico (in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana), sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall’assicuratore, quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza”.
Le sentenza in esame sposa i principi enunciati dalla Corte Europea [sentenza 1 marzo 2012 (C- 166-11)], la quale ha affermatoche “i contratti detti «unit linked», oppure «collegati a fondi d’investimento», come quello concluso dal sig. González Alonso, sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva.”
La riconducibilità di tali tipi di contratti nell’ambito dei contratti assicurativi, anziché degli strumenti di investimento, del resto, era già evincibile dalla disciplina applicabile prima del 2007 .
L’applicazione delle norme del TUF e dei Regolamenti Consob, ineffetti, ai prodotti assicurativi del tipo linked solo a far tempo dall’1 luglio 2007 è stata riconosciuta dalla stessa Consob nella delibera n. 15961, e prima ancora nel documento di consultazione pubblicato in data 23.02.2007 (consultabile sul sito www.consob.it, nella sezione “Regolamentazione” e successiva sottosezione “TUF e regolamenti CONSOB – Lavori preparatori”), laddove, proprio con riferimento ai prodotti assicurativi la commissione di vigilanza ha esplicitato:
“Si tratta di aree che in precedenza erano sottratte dal campo di applicazione dei citati articoli 21 e 23 del Tuf i quali avevano come originario ambito di operatività esclusivamente “la prestazione di servizi di investimento ed accessori.
Ciò in quanto sia l’attività sub 1) sia quella sub 2) erano (e sono) non comprese entro la nozione di “servizio di investimento” o di “servizio accessorio” recata dal Tuf.”.
Ancor prima del 2007, nella comunicazione n. DIS/9719 dell’8.2.2000, rispondendo ad un quesito afferente le società di gestione del risparmio, la Consob aveva contestualmente confermato che:
“Con riferimento alle polizze assicurative …si fa presente che si tratta di materia non rientrante nell’ambito delle competenze istituzionali attribuite alla Consob.”
(consultabile anch’essa sul sito www.consob.it, sezione “Regolamentazione” e successiva sottosezione “Normativa, massime e orientamenti Consob”).
La circostanza che le norme del TUF non fossero applicabili, precedentemente, ai prodotti assicurativi quali quello per cui è processo è confermata da vari documenti e precisamente: a) dal documento di consultazione 23.02.2007 Consob; b) dalla Comunicazione Consob n. DIS/9719 dell’8.2.2000); c) dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 303/07; d) dal comunicato Consob e Isvap ; e) dalla Seduta 11 ottobre 2006 Senato.
Tale orientamento, pur avendo un supporto normativo ed interpretativo, non è stato , però, condiviso dai Tribunali di merito che hanno assunto decisioni contrastanti.
A fronte di Tribunali, (Tribunale Mantova, 15 gennaio 2013; Tribunale di Roma, 2 maggio 2012; Tribunale di Milano 9597/2010; Tribunale di Cassino 860/2010; Tribunale di Monza, 17 gennaio 2006) che hanno ritenuto che le polizze linked siano assicurazioni sulla vita e non strumenti finanziari per le quali è impossibile applicare, prima del 2007, le previsioni del TUF.; altre (Tribunale di Siracusa, 17 ottobre 2013; Tribunale di Gela 2 marzo 2013) , invece, ritenevano che la natura finanziaria collegata al rischio in ordine all’esito della gestione fosse prevalente sulla componente assicurativa e per tale ragione concludevano per l’assoggettamento delle polizze unit linked alla disciplina degli strumenti finanziari anche prima della riforma del 2007.
Appare, invece, più coerente con la natura e le caratteristiche delle polizze in questione l’orientamento da ultimo prevalente e sposato dal Tribunale di Reggio Emilia che le considera contratti assicurativi.
Come bene osservato, infatti, “In caso di polizza assicurativa (c.d. “unit linked”) la previsione del diritto di riscatto non è in grado di snaturare la polizza e di far ritenere che la stessa sia sganciata dalla funzione previdenziale, poiché la prestazione dell’assicuratore è comunque ancorata ad un evento attinente la vita umana con in più lo specifico agganciamento del premio di maggiorazione per decesso all’età dell’assicurato, finalità di risparmio che non vale a snaturare il contratto di assicurazione.”(Tribunale Monza, 17 gennaio 2006).