Con Ordinanza n. 19812 del 20 giugno 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla natura delle rimesse in conto corrente e criteri di imputazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1194 c.c.
In particolare, evidenzia la Cassazione, il principio individuato dall’articolo 1194 c.c., ai sensi del quale ciascun pagamento deve essere prima imputato agli interessi e successivamente al capitale, richiede che il credito sia liquido ed esigibile, stante il fatto che solo in questo caso, vengono prodotti interessi ai sensi dell’articolo 1282 c.c.
Tale principio non è pertanto applicabile al rapporto di conto corrente bancario, in quanto, le operazioni di prelievo e versamento non costituiscono diversi ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, possa essere configurato un credito della banca per il quale il pagamento da parte del cliente possa essere imputato agli interessi.
Tale principio è tuttavia applicabile nel caso in cui vi sia un’apertura di credito in conto corrente ai sensi dell’articolo 1842 c.c., quando il cliente abbia proceduto a versamenti o su uno scoperto in conto corrente (rimesse in conto corrente), per coprire una passività che ecceda i limiti dell’accreditamento, o su conto corrente in passivo a cui non acceda l’apertura di credito.