ESMA ha pubblicato l’ultimo aggiornamento del 23 giugno alle proprie Q&A sul regime del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR), con particolare riguardo al tema dei sondaggi di mercato (market sounding).
La risposta è stata fornita dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16 ter, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1095/2010 di istituzione dell’ESMA.
Secondo quanto prevede l’art. 11, paragrafo 1, MAR, configura un sondaggio di mercato la comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (esp. dimensioni potenziali o prezzo), a uno o più potenziali investitori da parte (tra gli altri) dell’emittente.
Il paragrafo 1 bis, dell’articolo 11, del MAR, quale prevede che, in caso di offerta rivolta unicamente a investitori qualificati, non configuri un “sondaggio di mercato” la comunicazione a tali investitori delle informazioni che siano funzionali alla negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione all’emissione di obbligazioni.
La presente nuova Q&A riguarda la possibilità di ricomprendere, in tale esenzione, oltre ai potenziali investitori che negoziano i termini e le condizioni per sottoscrivere le obbligazioni, l’intero processo di collocamento a investitori qualificati, compresa l’offerta delle obbligazioni ai potenziali investitori contattati dopo che i termini e le condizioni sono stati determinati.
Nell’escludere tale interpretazione estensiva, la Commissione chiarisce come l’articolo 11, paragrafo 1 bis, stabilisce un’eccezione al regime dei sondaggi di mercato che deve essere interpretata in modo restrittivo.
La comunicazione di informazioni ai potenziali investitori contattati dopo la determinazione dei termini e delle condizioni rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, in quanto avviene prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di sondare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e per le relative condizioni.
In tal senso depone il considerando 6 del Regolamento (UE) 2019/2115 sulla promozione dell’uso dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (PMI), il quale chiarisce che l’obiettivo della comunicazione di informazioni in fase di negoziazione è quello di strutturare e completare l’operazione nel suo complesso, e non di sondare l’interesse dei potenziali investitori rispetto a un’operazione predefinita.
Questo ragionamento si basa sul fatto che la fase di negoziazione dell’operazione è essenzialmente diversa dalla comunicazione di informazioni per sondare l’interesse dei potenziali investitori.
Pertanto, l’eccezione prevista dall’articolo 11, paragrafo 1 bis, riguarda solo i collocamenti privati che sono il risultato di trattative tra un emittente e un numero limitato di potenziali investitori qualificati, finalizzate a determinare i termini e le condizioni contrattuali dell’operazione.