L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il rapporto finale sulle proprie Linee guida sull’esercizio di benchmarking sulle politiche di remunerazione ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sui requisiti patrimoniali così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) per tener conto del divario retributivo di genere.
L’aggiornamento si è reso necessario per tenere conto degli ulteriori requisiti introdotti dalla CRD V in merito all’applicazione delle deroghe e al benchmarking del divario retributivo di genere.
Linee guida separate sull’esercizio di benchmarking della remunerazione e del divario retributivo di genere sono fornite per le imprese di investimento ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 (“Investment Firms Directive” – IFD).
Sia le Linee guida per gli enti creditizi che le nuove Linee guida per le imprese di investimento integrano le modifiche apportate ai requisiti di remunerazione e informativa ai sensi della CRD e del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e il nuovo quadro di remunerazione per le imprese di investimento ai sensi dell’IFD e del Regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (“Investment Firms Regulation” – IFR).
L’approccio adottato nelle Linee guida per le imprese di investimento è coerente con le corrispondenti Linee guida per le banche.
Conformemente al principio della parità retributiva a parità di lavoro o lavoro di pari valore e alle misure volte a garantire pari opportunità, l’analisi comparativa del divario retributivo di genere consentirà alle autorità competenti di monitorare l’attuazione di tali misure e il loro sviluppo ai diversi livelli retributivi.
Le linee guida mirano a garantire che l’analisi comparativa del divario retributivo di genere copra un campione rappresentativo di istituzioni e imprese di investimento.
I dati di benchmarking per l’esercizio finanziario che termina nel 2022, esclusi i dati sul divario retributivo di genere, dovrebbero essere presentati dagli enti e dalle imprese di investimento alle autorità competenti entro il 31 agosto 2023 e dalle autorità competenti all’EBA entro il 31 ottobre 2023.