La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti, effettuata ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, costituisce presupposto di efficacia di tale cessione nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tuttavia, tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., e, segnatamente, dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.