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Disciplina delle clausole statutarie di intrasferibilità parziale di azioni o quote

12 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 201 del 5 luglio 2022 in materia di clausole statutarie di intrasferibilità parziale delle azioni o quote ai sensi degli artt. 2355-bis e 2469 c.c.. 

Di seguito la massima del Consiglio notarile. 

Le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che vietano il trasferimento parziale delle azioni o della partecipazione del socio alienante – e che quindi subordinano il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l’intera partecipazione di cui è titolare – sono legittime e non integrano un “divieto” di alienazione, ai sensi dell’artt. 2355-bis, comma 1, c.c., né un’ipotesi di “intrasferibilità” delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 2469, comma 2, c.c. Pertanto: (i) nelle s.p.a., la loro introduzione nello statuto dà luogo alla causa legale di recesso di cui all’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., ove lo statuto non disponga diversamente; (ii) nelle s.r.l., esse non danno luogo al diritto di recesso, né ai sensi dell’art. 2469, comma 2, c.c., né al momento della loro introduzione nello statuto, non essendo contemplata tale fattispecie tra le cause legali di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c. 

La massima prende in esame le clausole statutarie di s.p.a. e s.r.l. che vietano l’alienazione parziale delle azioni o delle partecipazioni di cui è titolare ciascun socio.  

A seconda delle finalità perseguite, tali clausole possono divergere nel caso in cui consentano o meno l’acquisto (contestuale) delle azioni o della partecipazione da parte di una pluralità di acquirenti e non solo da un medesimo soggetto acquirente. 

Ove ciò sia consentito, lo scopo della clausola può essere individuato nella volontà di evitare il disinvestimento parziale da parte del socio uscente, che potrebbe optare tra la possibilità di mantenere la propria partecipazione oppure dismetterla integralmente.  

Ove non sia invece consentita l’alienazione della propria (intera) partecipazione a una pluralità di soggetti, oltre a quanto sopraindicato, si aggiungerebbe anche lo scopo di evitare un eccessivo frazionamento delle partecipazioni sociali. 

Ulteriore divergenza si ha nel caso in cui si faccia riferimento alla disciplina delle s.r.l. e delle s.p.a. 

Nelle s.r.l. l’ammissibilità consegue direttamente dalla legge, infatti, l’articolo 2469, comma 2 c.c., prevede la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità (parziale)delle partecipazioni, rendendo quindi pacifica la legittimità di tali clausole anche senza prevedere un diritto di recesso. 

Nelle s.p.a. si pone invece la questione della legittimità della clausola statutaria di intrasferibilità parziale, in quanto la legge non consente le clausole di divieto assoluto di trasferimento delle azioni.  

L’articolo 2355-bis, comma 1, c.c., infatti, prevede che lo statuto possa vietarne il trasferimento solo “per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto”.  

A contrario, ove si ritenga legittima la clausola di intrasferibilità parziale dovrebbe essere anche prevista la sussistenza del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., nel momento in cui essa viene introdotta nello statuto sociale, sempre che lo statuto non escluda l’applicabilità di tale causa di recesso legale (derogabile). 

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