Con Decisione n. 2438 del 01 febbraio 2021 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) ha espresso i seguenti principi di diritto con riguardo alla vessatorietà della clausola di compensazione presente in un conto corrente bancario.
1. Qualora i titolari di un conto corrente bancario abbiano manifestato la loro contrarietà alla compensazione legale di un loro debito con il saldo attivo di tale conto, tale compensazione non può operare.
2. La clausola contrattuale, secondo cui il debito dei correntisti nei confronti della banca sarà compensato comunque con il saldo attivo del loro conto corrente, è abusiva nei confronti dei consumatori e pertanto nulla, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, 1° comma, cod. cons. con l’art. 36 cod. cons.