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Succursali imprese di investimento di paesi extra UE: ITS sulle informazioni alle NCA

15 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva.

In particolare, il Regolamento si pone l’obiettivo di assicurare che l’ESMA e le Autorità nazionali competenti (NCA) possano ricevere tutti i dati necessari per la loro attività di vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi e assicurare che tali dati siano trattati in modo rapido ed efficiente.

In particolare, le informazioni individuate dall’art 41, paragrafi 3 e 4, della MiFID II dovrebbero essere fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Ai sensi dell’art. 39(2), della direttiva sopracitata, è previsto che le succursali di imprese di paesi stranieri che abbiano intenzione di svolgere servizi di investimento o prestare attività di investimento nel territorio dell’Unione europea ottengano l’autorizzazione preventiva dell’NCA competente per lo stato designato.

Tali succursali non hanno l’autorizzazione a fornire servizi di investimento o a svolgere attività di investimento in Stati dell’UE diversi rispetto a quello per cui hanno ottenuto l’autorizzazione.

La Commissione UE può però adottare una decisione di equivalenza che attesti che il regime giuridico e di vigilanza di tale paese terzo sia equivalente a quello che si applica nell’Unione.

In questo caso, le succursali autorizzate sarebbero comunque sottoposte alla vigilanza dell’NCA dello Stato membro in cui sono stabilite, a prescindere dal fatto che prestino servizi transfrontalieri.

Ai sensi dell’articolo 41 le succursali autorizzate dovranno comunicare annualmente all’autorità competente dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata rilasciata le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3 della MiFID II.

Al fine di armonizzare non solo il formato, ma anche la tempistica delle comunicazioni, è opportuno prevedere un termine per la trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti.

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