Con Decisione N. 20119 del 12 novembre 2020 il Collegio ABF di Bari ha ritenuto che i principi di diritto espressi nella sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, pur espressamente riferiti alla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, siano applicabili anche alla Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE).
Con tale sentenza la CGUE ha statuito che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
A fronte di questa estensione, il Collegio ABF ha accolta la domanda di rimborso del cliente delle spese di istruttoria per effetto dell’estinzione anticipata del mutuo fondiario.