Con Comunicato del 19 luglio 2022, la Banca d’Italia ha ricordato che dal primo ottobre 2022, ai sensi delle modifiche apportate alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l’ABF).
Tale modifica, è stata prevista dalla Revisione della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario di Banca d’Italia del 12 agosto 2020 che prevede l’allineamento con le previsioni della direttiva ADR (2013/11/UE) e del d.lgs. n. 130/2015 di recepimento, al fine di accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’Arbitro Bancario e Finanziario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi.