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Trading algoritmico: nuove Q&A ESMA di attuazione del regime MiFID II

19 Luglio 2022

ESMA ha aggiornato le proprie Q&A di attuazione del regime della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sulle strutture di mercato con riguardo al tema del trading algoritmico.

Le due nuove Q&A hanno ad oggetto: 

  1. il trading algoritmico e la gestione automatizzata degli ordini;
  2. la conformità ai requisiti di trading algoritmico.

In particolare, con la prima Q&A ESMA chiarisce come vadano ricondotti nella definizione di “negoziazione algoritmica” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della MiFID II, gli ordini eseguiti tramite funzionalità di trading che offrono una gestione automatizzata dell’ordine.

La negoziazione algoritmica, infatti, comprende sia la generazione automatica di ordini che l’ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini (ad esempio, la suddivisione degli ordini) con mezzi automatici. 

Gli ordini eseguiti attraverso tali processi dovrebbero pertanto essere segnalati come negoziazione algoritmica.

Con la seconda Q&A ESMA chiarisce invece in che modo le imprese devono garantire la conformità ai requisiti di cui all’articolo 17 della MiFID II e relativi RTS quando utilizzano sistemi di terzi che offrono funzionalità di trading algoritmico.

In particolare, ESMA chiarisce che, in caso di utilizzo di sistemi di terzi che offrono funzionalità di negoziazione algoritmica, le imprese sono responsabili in ultima battuta dei requisiti di conformità.

Tuttavia, non avendo un controllo diretto sul sistema, sul suo funzionamento e sugli algoritmi utilizzati, tali imprese potrebbero non essere in grado di garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti. 

In questi casi, le imprese possono garantire la conformità attraverso accordi contrattuali con il fornitore del sistema, in cui quest’ultimo si impegna a garantire che il sistema, il suo funzionamento e gli algoritmi utilizzati siano conformi ai requisiti richiesti.

 


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