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Giurisprudenza

Rapporto tra affitto d’azienda e concordato in continuità

26 Luglio 2022

Sara Addamo, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. I, 1 marzo 2022, n. 6772 – Pres. Scaldaferri, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 6772 del 1° marzo 2022, la Cassazione si è espressa in materia di rapporto tra affitto d’azienda e concordato in continuità.

La Suprema Corte ha ritenuto meritevole di stabilità, al fine di eliminare insidiose difformità applicative e orientare la prassi in una direzione sicuramente rispondente al criterio del favor concordati, il seguente principio di diritto: «il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall’art. 186-bis l. fall., è configurabile anche qualora l’azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all’atto della successiva ammissione, l’azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d’affitto – sia ove contempli l’obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell’azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) – assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. “intangibles”), primo tra tutti l’avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l’arresto anche temporaneo dell’attività comporterebbe».

Tuttavia, date le peculiarità del caso concreto in cui una clamorosa e repentina diminuzione dell’attivo concordatario aveva coinciso con una rapida operazione di affitto (prima del deposito della domanda di concordato) e successiva cessione dell’azienda a società off shore, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza per nuovo esame circa la ricorrenza di atti di frode ex art. 173 l. fall.

Infatti, la revoca dell’ammissione al concordato è un istituto diretto a neutralizzare la valenza decettiva delle omissioni e incompletezze espositive del debitore, che i giudici di merito devono valutare al momento del deposito della domanda, tenendo presente che è sufficiente la mera consapevolezza del ricorrente di aver omesso circostanze essenziali per la corretta e completa informazione dei creditori.

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