Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari.
Le nuove Disposizioni aggiornano la normativa regolamentare sull’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari 106 TUB, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), SIM, SGR, SICAV e SICAF.
L’aggiornamento tiene conto dell’evoluzione della normativa europea di cui alla Direttiva 2013/36/UE (CRD), Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), Direttiva 2009/65/EC (UCITS), Direttiva 2011/61/UE (AIFMD), Direttiva 2009/110/EC (EMD), Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2) ed al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nonché negli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA, insieme ESAs) in materia.
La normativa sugli assetti proprietari ha come finalità quella di impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni rilevanti possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.
Sono a tal fine previsti obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione e di comunicazione specifici relativamente alle partecipazioni qualificate.
Le preposte Autorità devono valutare il potenziale acquirente ed il progetto di acquisizione, seguendo criteri tra cui: la reputazione del potenziale acquirente; requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza degli esponenti aziendali che si instaurerebbero a seguito dell’acquisizione; la solidità finanziaria del candidato acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare le norme che ne regolano l’attività anche successisamente all’acquisizione; l’idoneità della struttura del gruppo dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi alloperazione di ’acquisizione.
Per quanto riguarda nello specifico le nuove Disposizioni Banca d’Italia, queste disciplinano tra l’altro:
- i criteri e le modalità relativi al calcolo delle partecipazioni qualificate;
- le ipotesi di influenza notevole e acquisizione involontaria di partecipazione qualificata;
- le presunzioni e gli indici connessi alle azioni di concerto;
- le procedure e le valutazioni dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate;
- le comunicazioni sulle partecipazioni.
Le nuove Disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2023, salva l’ipotesi in cui l’istanza relativa ai procedimenti di autorizzazione sia stata presentata antecedentemente a tale data.