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Agenzia Entrate: esenzione imposta di registro per tutte le cause entro i 1.033 euro

3 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 46 delle L. 21 novembre 1991, n. 374, relativamente all’esenzione dall’imposta di registro per le cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la L. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) stabilisce la disciplina relativa all’istituzione e alle funzioni del Giudice di pace per l’esercizio della giurisdizione in materia civile e penale.

All’art. 46, la Legge sopracitata prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi siano soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato e non all’imposta di registro.

La norma prevede una deroga alla disciplina generale relativa alla tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria.

Sul punto, il regime esentativo per valore si applicava non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.

Con la Circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di estendere l’applicazione della disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia.

Tale cambio di prospettiva fa seguito alle pronunce della Corte di Cassazione nelle recenti ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858.

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