Con Risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate provvede all’individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 110, comma 8-ter, del dl 14 agosto 2020, n. 104.
Sul punto, l’Agenzia rileva come debbano essere considerati come attratti nell’ambito applicativo della previsione in esame: ·
- i marchi e l’avviamento, indicati espressamente dalla relazione illustrativa della norma; ·
- le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all’art. 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è prevista, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti annui previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, a fini IRES, dall’art. 103 del TUIR e, a fini IRAP, dagli artt. 5, 6 e 7 del decreto IRAP.
A contrario, non sono ricomprese nel comma 8-ter del dl 14 agosto 2020, n. 104 le attività immateriali, differenti da quelle sopraindicate, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del TUIR, siano generalmente deducibili in misura non superiore al 50%.
Il rinvio specifico, del comma 8-ter, all’art. 103 del TUIR sottintende la volontà del legislatore di circoscrivere l’ambito applicativo della norma in oggetto esclusivamente a quei beni il cui limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi sia stato espressamente previsto dalla normativa fiscale, a prescindere, quindi, dalla durata del piano di ammortamento contabile e, in particolare, dal fatto che ordinariamente quest’ultimo condiziona (ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 e 109 del TUIR) la concreta durata dell’ammortamento fiscale.
A conferma di tale ricostruzione incentrata sul tenore letterale della norma in commento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come il successivo comma 8-quater riconosca la facoltà del versamento di un’imposta sostitutiva addizionale e la relativa e conseguente possibilità di proseguire nella “deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo”.