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AGCM: variazione unilaterale del conto corrente gratuito e tutela del consumatore

4 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento n. 30239/2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette in materia di un conto corrente pubblicizzato come gratuito da un istituto di credito e successivamente modificato includendo le spese di liquidazione trimestrali, nonché sullo svincolo di somme vincolate in ragione del recesso del consumatore dal contratto con la banca.

Il procedimento, in particolare concerne due pratiche commerciali che sarebbero state adottate dalla banca:

  • la prima è consistita nell’aver pubblicizzato un conto corrente come «gratuito per sempre», salvo poi adottare una modifica unilaterale del contratto volta ad introdurre delle «spese fisse di liquidazione trimestrali»;
  • la seconda è consistita nell’aver previsto che, in caso di recesso dal conto derivante da modifiche unilaterali introdotte dalla Banca, che quest’ultima riconosca al correntista che dispone di depositi vincolati soli tassi di interesse ordinari dall’inizio del periodo di vincolo. Tale condotta della banca potrebbe essere in grado di determinare un indebito condizionamento nei confronti dei correntisti, costretti ad accettare le modifiche unilaterali anziché recedere dal rapporto, perdendo in tal caso tutti i benefici maturati dall’applicazione dei tassi previsti per le somme vincolate.

Sul punto, la banca ha presentato una serie di impegni al fine di superare le criticità evidenziate dall’AGCM ed, in particolare:

  • Rimborso delle “spese di liquidazione trimestrali” incassate;
  • Riconoscimento degli interessi per le somme vincolate;
  • Modifica delle condizioni generali di contratto.

L’impegno n. 1 si rivolge ai consumatori che potrebbero aver aperto il conto corrente sulla base della gratuità. Per tali soggetti si prevede la misura del rimborso integrale delle “spese di liquidazione trimestrali” addebitate (che siano ancora clienti o meno) e – per coloro che sono ancora clienti – il riconoscimento di un nuovo termine entro cui recedere dal contratto di conto corrente.

L’impegno n. 2 prevede l’offerta: a) a tutti clienti titolari di conti correnti che sono stati oggetto della modifica e che abbiano ancora in essere delle linee vincolate, un nuovo termine per recedere dal contratto di conto corrente, consentendo loro di usufruire comunque del superiore tasso previsto per la linea vincolata (per la durata del vincolo); b) agli ex clienti precedentemente titolari di conti correnti oggetto della modifica unilaterale e con linee vincolate, la differenza tra gli interessi “ordinari” percepiti al momento del recesso e quelli “vincolati” che sarebbero maturati alla data di efficacia del recesso applicando il relativo tasso.

L’impegno n. 3 prevede la cessazione di tali pratiche nel caso di eventuali future iniziative di modifica delle condizioni contrattuali da parte della banca. In particolare, l’istituto di credito ha assunto l’impegno di modificare le condizioni di contratto precisando e chiarendo che nel caso di prossime rimodulazioni unilateralmente decise dal professionista verrà riconosciuto – nelle ipotesi di svincolo delle somme depositate dai clienti che esercitano il recesso contrattuale – il tasso di interesse più favorevole previsto per le linee vincolate per tutta la durata del vincolo stesso.

In base alle suesposte considerazioni, le misure prodotte dal professionista sono state considerate idonee dall’AGCM ad eliminare le criticità contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, pertanto, il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione senza irrogazione di sanzioni.

In particolare, le misure proposte appaiono idonee, oltre che a far cessare le condotte oggetto del procedimento, a porre rimedio agli effetti delle stesse, essendo quindi caratterizzate da un significativo valore aggiunto in termini di tutela dei consumatori.

Le misure, infatti, presentano quei caratteri di concretezza ed efficacia che – come richiesto da costante giurisprudenza – devono essere presenti affinché una proposta di impegni venga considerata idonea a porre rimedio alle condotte contestate.

Dette misure ottengono il risultato di “sterilizzare”, per la platea interessata, gli effetti delle condotte in esame determinatisi in occasione della modifica unilaterale, e di consentire ai consumatori di poter effettuare nuovamente la propria scelta commerciale.

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