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Giurisprudenza

Insolvenza della Start-Up e calcolo dei termini per il fallimento

10 Agosto 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 02 agosto 2022, n. 23980 – Pres. Cristiano, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 23980 del 2 agosto 2022, la Cassazione si è espressa in merito alla fallibilità di una Start-Up.

In particolare, evidenzia la Cassazione, il primo comma dell’articolo 31 del Decreto Legge n. 179/12 prevede che la start-up innovativa non sia sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Ciò comporta che, in caso di insolvenza della start-up, non sia possibile dichiararne il fallimento, mentre l’iniziativa per la liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 3 del 2012 è riservata alla stessa start-up debitrice (solo con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza i creditori saranno legittimati, in determinati casi, a proporre la domanda di liquidazione controllata, ex art. 268, co.2, come modificato dal d.lgs. 147/2020).

Tale regime di favore è però circoscritto nel tempo.

Innanzitutto, l’art. 25, comma 2, lett. b), d.l. n. 179/12 prevede tra i requisiti sostanziali che si tratti di società «costituita da non più di sessanta mesi» (5 anni); il successivo comma 3 prevede che anche le società già “costituite” nei 2, 3 o 4 anni antecedenti la data di entrata in vigore del d.l. possono beneficiare della nuova disciplina, per un periodo – rispettivamente – di 4, 3 o 2 anni a partire dalla predetta data.

Inoltre, l’art. 31, comma 4, d.l. cit. prevede che, alla scadenza dei suddetti termini, «cessa l’applicazione della disciplina» (lo stesso esito si ha quanto, anche prima della scadenza, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2).

Vi è contrasto in dottrina circa l’individuazione del dies a quo del termine quinquennale, riferito da alcuni alla data di iscrizione della start-up nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, da altri alla data di costituzione della società, come sostenuto anche dall’orientamento di merito cui aderisce la decisione impugnata.

Sul punto, evidenzia la Cassazione, il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese.

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