Con comunicazione n. 30/2022, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo in capo ad Agenti e Mediatori creditizi di dotarsi di presidi per il controllo dei propri dipendenti e/o collaboratori a contatto con il pubblico.
In particolare, evidenzia l’OAM, questi meccanismi di controllo sono applicabili a tutti i soggetti iscritti che ricorrono all’utilizzo di collaboratori di cui all’art. 128-novies del T.U.B.
Per i collaboratori e i dipendenti sopraindividuati, gli iscritti sono tenuti ad assicurare un presidio ed un monitoraggio costante sulla rete distributiva, anche mediante l’assunzione di procedure interne che vadano a disciplinare le modalità di concreta verifica sull’attività.
Gli intermediari del credito devono, pertanto, assicurare ogni anno un’adeguata pianificazione e realizzazione delle modalità di verifica, riportando adeguatamente tutte le informazioni sull’attività svolta nelle sedi aziendali deputate e mettendo a disposizione dell’OAM tutta la documentazione relativa.
Quanto sopra indicato rappresenta il completamento di quanto già indicato nella Comunicazione OAM n. 28/21, mediante la quale è stato previsto l’obbligo per i soggetti iscritti di assicurare che la propria rete distributiva si conformi alla normativa di settore e sia a disposizione per un’adeguata collaborazione in relazione all’attività di Vigilanza dell’OAM, anche ove questa sia indirizzata in modo diretto ai dipendenti e collaboratori.
La verifica della corretta applicazione di quanto descritto nella comunicazione in oggetto rientra nelle attività di controllo dell’OAM e concerne l’attuazione, da parte degli iscritti, di quanto previsto dall’articolo 128-novies del T.U.B..