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Giurisprudenza

Buoni fruttiferi postali: prescrizione del termine di liquidazione

29 Agosto 2022

Collegio ABF di Palermo, 11 luglio 2022, n. 10359 – Pres. Maugeri, Rel. Mazzu

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 10359 dell’11 luglio 2022, l’ABF si è espresso in materia di prescrizione del diritto alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali e alla competenza dell’Arbitro su tale materia.

In particolare, evidenzia l’ABF, con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei buoni fruttiferi postali, il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione.

Relativamente all’eccezione per incompetenza ratione materiae, l’ABF nel richiamare l’orientamento dei Collegi territoriali, rileva come per i buoni fruttiferi postali si possa escludere la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel caso de quo, dalla documentazione in atti emerge che i buoni fruttiferi postali riportano i numeri progressivi, presentano sul retro l’appartenenza alla serie AE e non indicano la scadenza, né la dicitura “a termine”.

Sulla mancata individuazione della scadenza, rileva l’ABF, le informazioni sulla scadenza dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie AE e le relative condizioni economiche sono reperibili sul sito dell’intermediario e presso i locali dello stesso.

Conseguentemente, la data entro la quale poter richiedere la liquidazione è quella dell’ultimo giorno del diciottesimo mese successivo a quello dell’emissione.

Considerato che i buoni fruttiferi postali, nel caso di specie, sono stati emessi nel 2006 e ricadono entro le date riportate nel prospetto storico dei tassi, si può desumere che la data di scadenza era al 18 luglio 2007 e il termine prescrizionale decennale risalente al 18 luglio 2017.

Nella documentazione prodotta non sono presenti atti interruttivi della prescrizione, atteso che la liquidazione dei buoni fruttiferi postali è stata richiesta per la prima volta oltre il termine decennale.

Deve pertanto ritenersi prescritto il termine per la richiesta di rimborso e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

Riguardo all’asserita mancata consegna del foglio illustrativo avanzata dal ricorrente, essa non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.

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