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Giurisprudenza

Aggiotaggio del presidente e A.D. e responsabilità 231 della società

29 Agosto 2022

Cassazione Penale, Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401 – Pres. Fidelbo, Rel. Rosati

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 23401 del 15 giugno 2022, la Cassazione Penale si è espressa in materia di responsabilità per aggiotaggio del presidente e dell’amministratore delegato di una società e responsabilità 231.

In particolare, evidenzia la Cassazione, in caso di reato di aggiotaggio, va esclusa la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società il cui modello di organizzazione e di gestione non prevede una forma di controllo preventivo del testo dei comunicati e delle informazioni divulgate da presidente ed amministratore delegato.

Infatti, deve ritenersi ineliminabile un margine di autonomia di questi organi nell’esercizio di tale attività, poiché coessenziale ai poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge civile.

Nondimeno, perché l’ente possa sottrarsi alla responsabilità da reato per fatto dei soggetti in posizione apicale, l’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 231, cit., richiede che questi abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la condotta tenuta dal presidente e amministratore delegato della società, integrante il reato di aggiotaggio, debba ritenersi fraudolentemente elusiva delle prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla società.

Quest’ultimo, per la predisposizione delle comunicazioni prices sensitive ai mercati prevedeva una procedura a più fasi successive e con la partecipazione di distinte strutture aziendali, secondo le rispettive competenze tecniche, affidando ai vertici societari, coerentemente con il loro potere di rappresentanza dell’ente all’esterno, il compito di approvarne il testo definitivo e di divulgarle, con l’ulteriore cautela che tanto dovesse avvenire d’intesa tra tali due organi, nonché prescrivendo loro che l’informazione resa dovesse essere completa, tempestiva, adeguata e non selettiva: in breve, un dovere di verità.

Pertanto l’aver approfittato dello spazio di autonomia tollerabilmente lasciato loro dal modello organizzativo in ragione del ruolo e, sì d’intesa tra loro ma in completo spregio dei dati elaborati e loro offerti dalle competenti strutture tecniche della società, l’aver alterato questi ultimi e divulgato ai mercati informazioni inveritiere, non rappresenta una mera violazione delle prescrizioni del modello.

Tale comportamento, invero, risulta munito di efficacia decettiva nei confronti degli altri organi dell’ente, non soltanto perché tenuto senza il rispetto del procedimento di comunicazione previsto dal modello, ma altresì in quanto frutto di un accordo estemporaneo e tale, perciò, da rendere impossibile ogni interlocuzione da parte di qualsiasi altro organo sociale (non soltanto, cioè, dell’organismo di vigilanza, ma anche, ad esempio, del consiglio di amministrazione).

Si è trattato, dunque, di una condotta del tipo propriamente sopra descritto: falsificatrice, rispetto ai dati dell’istruttoria compiuta dagli uffici competenti; nonché ingannevole e subdola, perché prodotta da un’intesa occulta e repentina tra i suoi autori, in violazione del patto di fiducia che lega i rappresentanti dell’ente agli organi societari che hanno conferito loro tale ruolo.

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