Con provvedimento del 13 novembre 2012 Banca d’Italia ha modificato le proprie Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, introducendo una nuova Sezione VI-bis dedicata alle segnalazioni dei prefetti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Sul punto si ricorda come l’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, abbia introdotto la possibilità per i prefetti di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti.
La nuova sezione disciplina quindi il procedimento applicabile davanti all’ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che possono avere a oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o a altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.