L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) e ai relativi RTS in materia di autenticazione forte del cliente (strong customer authentication – SCA) e standard aperti di comunicazione comuni e sicuri di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/389.
I chiarimenti sono relativi al requisito espresso all’interno delle Linee guida EBA, punto 1.6(b) in materie di obblighi di segnalazione delle perdite dovute a frode per portatore di responsabilità, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 6, della PSD2.
In particolare, evidenzia l’EBA, le perdite dovute a frode finali dovrebbero essere segnalate nel periodo in cui sono registrate nei libri contabili del prestatore di servizi di pagamento. Le cifre definitive delle perdite dovute a frode non dovrebbero tenere conto dei rimborsi effettuati dagli enti di assicurazione, in quanto non correlati alla prevenzione delle frodi ai fini della PSD2