Con Risposta del 2 settembre n. 2022 n. 443, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla remissione in bonis in caso di errori nell’esercizio dell’opzione per il riallineamento fiscale.
In particolare, l’articolo 110 del dl n. 104/2020 ha previsto la possibilità di procedere all’adeguamento dei valori fiscali agli accresciuti valori dei beni inerenti l’impresa che risultano iscritti nel bilancio (riallineamento).
La rivalutazione si intende perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva con la corretta compilazione del quadro RQ.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile rimediare all’omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis” (dl n. 16/2012) che consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione.
Tale previsione normativa intende salvaguardare il contribuente in buona fede e quindi esclude che il beneficio possa essere utilizzato o il regime applicato nelle casi in cui il tardivo adempimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.
La presenza della buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto tralasciato l’adempimento formale richiesto, che viene posto in essere successivamente.
Nel caso di specie, il mancato esercizio dell’opzione per il riallineamento può essere sanato mediante la remissione in bonis, ovvero:
- versando la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997;
- realizzando l’adempimento presupposto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.