EBA ha aggiornato le proprie Linee guida sull’invio delle informazioni sulle frodi connesse ai servizi di pagamento di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).
Ai sensi dell’art. 96(6) della PSD2, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Tali autorità competenti forniscono questi dati in forma aggregata all’EBA ed alla BCE.
Le presenti modifiche tengono conto dei chiarimenti recentemente forniti dalla Commissione europea sull’applicazione dell’autenticazione forte del cliente (strong customer authentication) a determinati tipi di transazioni.