Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 di attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di sostegno al venture capital (fondo per il Venture Capital).
Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 7-sexies, del dl n. 121/2021, definisce:
- le modalità di utilizzo delle risorse;
- le conseguenze del mancato investimento da parte di altri investitori professionali, compresa CdP S.p.a. quale istituto nazionale di promozione e le società dalla stessa interamente partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30 % dell’ammontare della sottoscrizione del Ministero;
- le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di riferimento, della soglia prevista dall’articolo 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del dl n. 121/2021
Il Ministero, attraverso l’utilizzo delle risorse in oggetto, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi nel fondo per il venture capital.
Il fondo è istituito dalla SGR in base al decreto in oggetto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, mediante una logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalità.
La SGR dev’essere dotata di adeguati presidi organizzativi e di governance e le scelte di investimento devono essere orientate esclusivamente al profitto.
Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero.
La corresponsione delle quote avviene in una o più soluzioni alla luce di quanto indicato nel regolamento di gestione del fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in ragione delle necessità del fondo stesso e, in particolare:
- per la realizzazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive;
- per il pagamento delle commissioni della SGR, ai sensi dell’art. 8;
- per il corresponsione degli altri oneri a carico del fondo;
- negli altri casi in cui il regolamento di cui all’art. 6 preveda la possibilità per la SGR di effettuare richiami degli impegni.
Il fondo opera, secondo le scelte di volta in volta effettuate dalla SGR:
- investendo in fondi target diretti o indiretti;
- effettuando co-investimenti con uno o più fondi target in fondi di terzi, e/o nel capitale di rischio o nel debito di PMI;
- sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell’UE che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto.