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Fondo per il Venture Capital: dal MiSE le disposizioni per gli investimenti

7 Settembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 di attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di sostegno al venture capital (fondo per il Venture Capital).

Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 7-sexies, del dl n. 121/2021, definisce:

  • le modalità di utilizzo delle risorse;
  • le conseguenze del mancato investimento da parte di altri investitori professionali, compresa  CdP S.p.a. quale istituto nazionale  di  promozione e le società dalla stessa interamente  partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30 % dell’ammontare della sottoscrizione del Ministero;
  • le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di riferimento, della soglia prevista dall’articolo 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del dl n. 121/2021

Il Ministero, attraverso l’utilizzo delle risorse in oggetto, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi  nel fondo per il venture capital.

Il fondo è istituito dalla SGR in base al decreto in oggetto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, mediante una logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalità.

La SGR dev’essere dotata di adeguati presidi organizzativi e di governance e le scelte di investimento devono essere  orientate  esclusivamente al  profitto.

Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero.

La corresponsione delle quote avviene in una o più soluzioni alla luce di quanto indicato nel regolamento di gestione del fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in ragione delle necessità del fondo stesso e, in particolare:

  • per la realizzazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente  successive;
  • per il pagamento delle commissioni della SGR, ai sensi dell’art. 8;
  • per il  corresponsione  degli  altri  oneri  a  carico  del  fondo;
  • negli altri casi in cui il  regolamento  di  cui  all’art.  6 preveda la possibilità per  la  SGR  di  effettuare  richiami  degli impegni.

Il fondo opera, secondo le scelte di volta in volta  effettuate dalla SGR:

  • investendo in fondi target diretti o  indiretti;
  • effettuando co-investimenti con uno o più fondi target in fondi di terzi, e/o nel capitale di rischio o nel debito di PMI;
  • sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo  dell’UE che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità  e gli ambiti di cui al presente decreto.
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