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Il parlamento UE sulla modifica CRR e CRD per gli enti a rilevanza sistemica

9 Settembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo ha pubblicato i propri emendamenti alla proposta di Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (CRD) per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE) e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL).

La proposta di Regolamento prevede, tra l’altro, l’attivazione della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per soddisfare il MREL interno con riferimento al trattamento normativo dei gruppi G-SII con strategia di risoluzione a MPE (strategia a punto di avvio multiplo), compresi i gruppi che hanno filiazioni in paesi terzi.

Infatti, il CRR attuale non precisa se i diversi adeguamenti della TLAC per i G-SII con strategia di risoluzione a MPE riguardino anche le filiazioni del G-SII situate in paesi terzi.

Nel regime generale di deduzione applicabile ai G-SII con strategia di risoluzione a MPE, inoltre, la formula per il calcolo dell’eccedenza di TLAC/MREL di una data filiazione si basa esclusivamente sul requisito TLAC/MREL della stessa basato sul rischio, omettendo di considerare anche il requisito TLAC/MREL non basato sul rischio.

Inoltre sono presenti una serie di contraddizioni nel testo di primo livello stesso, in particolare per quanto riguarda l’interazione delle disposizioni del CRR e della BRRD pertinenti per sanare le potenziali incongruenze fra i requisiti della strategia a punto di avvio unico (SPE) e dell’MPE.

Alcuni problemi riguardano infine i criteri di ammissibilità degli strumenti ai fini del soddisfacimento del requisito della TLAC interna, pertinente in caso di dissesto di filiazioni nell’UE di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE (G-SII non UE).

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