Segnato da: Donato Giovenzana, Legale d’impresa
Con Decisione N. 162 del 12 gennaio 2017 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente principio di diritto.
L’art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, va interpretato nel senso che, nell’esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico, anche qualora l’utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l’IBAN.
Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell’ articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Nel caso in cui l’utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del ricevente si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono.