L’IVASS ha pubblicato dei chiarimenti in merito alle previsioni contenute nell’art. 11, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2022 (PREVENTIVASS).
In particolare i chiarimenti fanno seguito ad una serie di difficoltà interpretative poste in essere dagli intermediari con riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 11, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento relativo al servizio PREVENTIVASS.
L’art.11, comma 1, lett. b), in particolare, dispone che gli intermediari “nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il servizio autonomamente e si rivolga agli intermediari per la conclusione del contratto accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo da parte delle eventuali altre imprese di cui sono mandatari”.
Per una corretta lettura, le disposizioni di cui all’art.11, comma 1, lett. b), dev’essere posta relazione con il precetto di cui alla lettera a) dello stesso art. 11, ai sensi della quale gli intermediari “accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente”.
Nello specifico, la previsione va letta nel senso che:
- nel caso in cui il consumatore abbia già consultato PREVENTIVASS e si rivolga, successivamente, da un intermediario per perfezionare il contratto, tale intermediario non è tenuto ad accedere di nuovo a PREVENTIVASS per reperire le offerte delle “eventuali altre imprese”.
- nel caso in cui il consumatore abbia richiesto i preventivi da contratto base non utilizzando il servizio PREVENTIVASS, ma richiedendo un solo preventivo direttamente all’impresa assicuratrice, il consumatore dovrà essere informato circa i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario.
In entrambe le ipotesi, quanto alla dichiarazione di cui alla lettera c), l’IVASS ha chiarito che:
- la norma disciplina la dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 132 bis CAP senza prescrivere alcun requisito di forma. Sarà, pertanto, onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari determinare le modalità più idonee per ottemperare a tale obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie nell’ambito delle azioni di nullità promosse ai sensi del richiamato art. 132 bis, comma 4 del CAP;
- la dichiarazione del cliente andrà raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto.