Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato una nota rivolta all’attenzione del Ministero della Giustizia in materia di pignoramento presso terzi con riferimento alla nota del Ministero stesso del 20 settembre 2022 sugli adempimenti ex art. 543 c.c.
In particolare, la nota del Ministero della Giustizia assimila l’adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l’indicazione delle relative indennità di trasferta […]
Preliminarmente, evidenzia il CNF, il richiamo al registro Modello C) o C ter) pare trarre origine da un probabile equivoco, laddove si afferma che “l’attività del funzionario … va configurata nell’ambito dell’esecuzione forzata” e, quindi, da inserire in detti registri”.
Invero, visto l’art. 116 DPR 1229/1959 non esiste un registro dell’esecuzione forzata, ma esistono distinti registri per le notificazioni in materia civile e amministrava (n. 1 dell’art. 116), per la materia penale (n. 2 dell’art. 116), e “per gli atti che importano la redazione di un verbale” (art. 116 n. 3).
Se quest’ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale.
Ancora, seguendo il dato letterale della norma, continua il CNF, appare evidente come tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell’Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che “il creditore (…) notifica (…) e deposita” l’avviso in parola.
La parte viene individuata come soggetto onerato della notifica dell’avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.
A sostegno di questa interpretazione, la disposizione di cui all’art. 4983 c.p.c. (”avviso ai creditori iscritti”), prescrive un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art. 543 c.p.c.
Tale adempimento, infatti, viene da sempre regolarmente assolto mediante attività di notifica e non con atti esecutivi. Analogamente, la prescrizione di cui all’ art. 164-ter disp. att. c.p.c. (“inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo”)
Ad ulteriore conferma di quanto innanzi, il CNF osserva che l’avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo articolo 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o dal suo difensore e non certo dal “funzionario UNEP/Ufficiale giudiziario” evocato nel parere in oggetto: quindi tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del “creditore” e poi versarsi agli atti del processo.
Sul punto il CNF evidenzia il dubbio su come l’omissione della notifica dell’avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, possa determinare l’inefficacia del pignoramento.
L’interpretazione, sottesa alla nota ministeriale, comporta inoltre ingiustificati ulteriori oneri, anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare i tempi di recupero.
Pertanto, conclude in CNF, viene richiesto un tempestivo intervento di rettifica rispetto al contenuto della nota in oggetto.