Con Ordinanza n. 22625 del 19 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della concorrenza sleale mediante lo storno di dipendenti.
In particolare, evidenzia la Cassazione, per potersi configurare atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, realizzati mediante lo storno di dipendenti e/o collaboratori, è essenziale che l’attività distruttiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata realizzata dal concorrente in modo tale da non poter essere giustificata, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non ipotizzando nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando l’efficienza aziendale del competitor e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
In tale ambito assumono rilievo prima di tutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dalla prima alla seconda impresa, che non può che essere diretto, sebbene eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno, come ad esempio:
- la quantità e la qualità del personale stornato;
- la posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente;
- le difficoltà ricollegabili alla sostituzione;
- i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all’impresa concorrente.
Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente rappresenta atto di concorrenza sleale quando sia perseguito il fine di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest’ultima mediante una strategia diretta ad acquisire un team composto da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’impresa concorrente di sue specifiche possibilità operative attraverso la sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo settore.
Di conseguenza, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella.