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Giurisprudenza

Cessione di crediti in blocco e onere della prova

11 Ottobre 2022

Segnalata da: Avv. Adele Pessolano, partner, Rainonelawfirm S.T.A. S.r.l

Tribunale di Siracusa, 27 settembre 2022, n. 1778 – G.U. Patti

Di cosa si parla in questo articolo

Il cessionario di un credito, in virtù di un’operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto.

La mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull’efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. L’adempimento di cui all’art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio.

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Siracusa è intervenuto in materia di prova della titolarità del credito ceduto.

Con atto di citazione, veniva proposta opposizione avverso il decreto con il quale il cessionario ingiungeva al debitore ceduto di corrispondergli una somma di denaro. Il credito derivava da un contratto di finanziamento stipulato tra la cedente e il debitore ceduto. La cessione del credito era avvenuta mediante una operazione di “cessione di crediti in blocco”.

In sede di opposizione, parte opponente eccepiva il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo questa provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche la pretesa vantata nei confronti dell’esponente.

Il Tribunale di Siracusa rilevava come le due cessioni intervenute fossero state provate dall’opposta mediante la produzione in giudizio dei contratti di cessione con lettera di proposta e accettazione, debitamente sottoscritti, e degli elenchi dei crediti ceduti, evidenziando che “il trasferimento del credito per cui è causa si evince dall’esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti”.

Pertanto, avendo la società opposta assolto l’onere probatorio su di essa gravante, l’opposizione è stata ritenuta infondata.

Inoltre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore ceduto eccepiva l’inefficacia della cessione nei propri confronti, per la mancata notifica della cessione di credito ai sensi dell’art. 1264 c.c. e la mancata pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B..

Il Tribunale di Siracusa, richiamando l’indirizzo della Suprema Corte per cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, ha ritenuto che l’adempimento di cui all’art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio, estendendo i predetti principi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all’avviso di cui all’art. 58 T.U.B.

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