I pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo in CRIF e Centrale Rischi devono essere dimostrati e provati rigorosamente; in particolare, la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione è gravata dell’onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza del periculum in mora per ottenere la tutela d’urgenza ex art. 700 cpc, non potendosi in ogni caso ritenere che il pregiudizio sia in re ipsa, ovvero riconducibile ex se all’iscrizione nel registro.
Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Pescara è intervenuto in tema di sussistenza del periculum in mora in ipotesi di illegittima segnalazione in CRIF e Centrale Rischi.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., gli istanti hanno chiesto l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza ai loro danni, in quanto asseritamente illegittima. Parte resistente nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 700 cpc con riferimento sia al “fumus” che al “periculum”.
Il Tribunale di Pescara ha deciso di analizzare direttamente la sussistenza dei presupposti di legge dell’invocata cautela, partendo dal periculum in mora.
Aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui i pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo a una banca dati debbano essere dimostrati e provati rigorosamente, il giudice di prime cure ha evidenziato che le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza del periculum sono rimaste sfornite di qualsivoglia elemento di prova, “non avendo gli istanti dimostrato (e, per la verità, nemmeno specificamente dedotto), ad esempio, di aver presentato richiesta di finanziamento – poi negato – o di essere già stati destinatari di eventuali revoche per effetto dell’iscrizione in CRIF e alla Centrale Rischi”.
Pertanto, il Tribunale di Pescara ha rigettato il ricorso per insussistenza del “periculum in mora” della azionata pretesa cautelare.