Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 ottobre 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/1988 che proroga il periodo transitorio di autorizzazione relativo alla possibilità di operare per i fornitori di servizi di crowdfunding che rispettino i requisiti del loro diritto nazionale.
Come noto il Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding prevede che l’esercizio di tale attività sia subordinato al rilascio dell’apposita autorizzazione di cui all’articolo 12 del medesimo Regolamento.
L’articolo 48, nel disciplinare un regime transitorio, prevede che i fornitori di servizi di crowdfunding che esercitino l’attività nel rispetto dei requisiti del diritto nazionale applicabile possono continuare a farlo fino al 10 novembre 2022 ,ovvero fino al rilascio dell’autorizzazione di cui al suddetto articolo 12 laddove anteriore.
Tale regime transitorio è stato previsto per dare ai fornitori che già operano sul mercato delle tempistiche di adeguamento sufficienti a chiedere ed ottenere l’autorizzazione necessaria al proseguimento dell’attività.
Il terzo paragrafo del suddetto articolo 48 prevede la possibilità per la Commissione europea di valutare la coerenza di tale periodo transitorio ed eventualmente estenderlo di 12 mesi.
Il presente Regolamento va quindi a modificare il primo paragrafo dell’articolo 48, prorogando fino al 10 novembre 2023 il regime transitorio.
Sul tema sono intervenute nei giorni scorsi anche la Consob e Banca d’Italia, con una Comunicazione rivolta agli operatori interessati alle domande di autorizzazione ad operare quali fornitori di servizi di crowdfunding.