Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 ottobre 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/2058 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sugli orizzonti di liquidità per i fattori di rischio per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7.
Una metodologia generale per associare il fattore di rischio di una posizione a una categoria generale dei fattori di rischio ai fini dell’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe consentire agli enti di individuare le categorie generali dei fattori di rischio e le sottocategorie generali dei fattori di rischio corrispondenti ai rischi inerenti al fattore di rischio al fine di determinarne l’orizzonte di liquidità appropriato.
La metodologia generale dovrebbe essere sufficientemente generica da poter essere applicata alla maggior parte dei fattori di rischio.
Date le particolarità di determinati fattori di rischio, compresi quelli che non rientrano in nessuna delle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, la metodologia generale, ove sia applicata a tali fattori di rischio, potrebbe portare a risultati diversi tra gli enti con conseguente mancanza di armonizzazione e potenziale arbitraggio regolamentare.
Ne consegue la necessità di integrare la metodologia generale con norme specifiche.
Un volume medio giornaliero elevato di scambi in derivati netti over-the-counter (OTC) su tassi di interesse rappresenta un buon indicatore della natura liquida delle rispettive valute sottostanti.
È pertanto opportuno prendere in considerazione tale indicatore del volume degli scambi per specificare le valute che dovrebbero costituire la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’indagine della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) «Triennial Central Bank Survey» sul volume degli scambi di derivati OTC su tassi di interesse costituisce una fonte attendibile di statistiche per valutare tale volume per strumento e per valuta.
Per questo motivo e al fine di garantire la coerenza con le prassi internazionali è opportuno tenere conto dei risultati di tale indagine al fine di specificare le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide.
Data la diversità dei mercati azionari nell’Unione è necessario definire, in base alla combinazione di una soglia assoluta e di una relativa, la bassa e l’alta capitalizzazione di mercato ai fini delle sottocategorie dei prezzi degli strumenti di capitale e della volatilità nella categoria generale del fattore di rischio «Strumenti di capitale» di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013.
Data la necessità di assicurare la coerenza con le norme di regolamentazione internazionali, è opportuno basare la soglia assoluta sulla soglia stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione fornisce un elenco degli indici principali basato sulla liquidità dei componenti degli indici e dato che la metodologia per l’elaborazione di tale elenco si fonda sulla capitalizzazione di mercato e sul flottante, nonché sulla condizione di una soglia minima di liquidità, è opportuno stabilire la soglia relativa conformemente a detto regolamento di esecuzione.
Gli strumenti di capitale degli indici principali elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, i cui componenti sono tutti quotati nell’Unione, dovrebbero quindi essere considerati strumenti di capitale ad alta capitalizzazione di mercato, mentre tutti gli altri strumenti di capitale dovrebbero essere considerati strumenti di capitale a bassa capitalizzazione di mercato.