La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

IFRS 16: le modifiche IASB al sale and leaseback

28 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le ultime modifiche all’IFRS 16 Leasing, che si aggiungono ai requisiti che spiegano come una società debba contabilizzare le operazione di sale and leaseback dopo la data dell’operazione.

L’operazione di sale and leaseback è una transazione per la quale un’azienda vende un bene e affitta lo stesso bene per un periodo di tempo dal nuovo proprietario.

L’IFRS 16 include requisiti su come contabilizzare un’operazione di sale and leaseback alla data in cui avviene l’operazione.

Tuttavia, l’IFRS 16 non aveva specificato come valutare l’operazione al momento della segnalazione dopo tale data.

Le modifiche in oggetto si aggiungono ai requisiti di sale and leaseback dell’IFRS 16, supportando così la coerente applicazione del Principio Contabile.

Queste modifiche non modificheranno la contabilizzazione dei contratti di locazione diversi da quelli derivanti da un’operazione in oggetto.

L’IFRS 16 include requisiti specifici per le operazioni di sale and leaseback.

I paragrafi 98–100(a) dell’IFRS 16 affermano:

  • 98 – Se un’entità (il venditore-locatario) trasferisce un’attività a un’altra entità (l’acquirente-locatore) e concede in locazione quell’attività dall’acquirente-locatore, sia il venditore-locatario e l’acquirente-locatore dovrà rendere conto del contratto di trasferimento e del contratto di locazione applicando i paragrafi 99–103.
  • 99 – Un’entità deve applicare i requisiti per determinare quando un’obbligazione di fare è soddisfatta nell’IFRS 15 per determinare se il trasferimento di un’attività è contabilizzato come una vendita di quell’attività.
  • 100 – Se il trasferimento di un bene da parte del venditore-locatario soddisfa i requisiti dell’IFRS 15 per essere contabilizzato come una vendita del bene:
    • (a) il venditore-locatario deve valutare il bene per il diritto d’uso derivante dal leaseback alla quota del valore contabile precedente dell’attività che si riferisce al diritto d’uso trattenuto dal venditore-locatario. Di conseguenza, il venditore-locatario deve rilevare solo l’importo di qualsiasi utile o perdita che si riferisce ai diritti trasferiti al compratore-locatore.

Maggiori informazioni sulle modifiche apportate all’IFRS 16 sono disponibili sul sito dello IASB.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter