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Giurisprudenza

Cessione del quinto: costi recurring e up front nell’estinzione anticipata

4 Novembre 2022

Collegio ABF di Bologna, 23 settembre 2022, n. 12451 – Pres. Marinari, Rel. D’Atri

Di cosa si parla in questo articolo

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi di due finanziamenti, uno contro cessione del quinto dello stipendio ed uno dietro delegazione di pagamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

In particolare, evidenzia l’ABF, parte ricorrente ha estinto entrambi i finanziamenti con decorrenza dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 48/120.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/21 del 15.10.2021, ha da ultimo evidenziato che in applicazione delle novità legislative di cui all’articolo 11-octies, comma 2°, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore del citato decreto, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei costi recurring e non anche dei costi up front, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con riguardo alle spese di istruttoria, unica commissione oggetto del ricorso per entrambi i contratti, si fa presente che l’ABF, in linea con il costante orientamento arbitrale, è propenso a riconoscerne in via generale la natura up front, salvo che l’importo sia manifestamente abnorme; pertanto, in controversie analoghe che vedevano convenuto il medesimo intermediario, ha ritenuto di stabilirne la rimborsabilità solo ove l’ammontare di detta commissione facesse presupporre che essa remunerasse in realtà attività ulteriori rispetto alla mera istruttoria.

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