Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 172 del 13 settembre 2022 recante il Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l’OAM esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari creditizi dell’Unione europea.
Il decreto definisce le forme e le modalità mediante le quali l’OAM esercita le attività e i poteri previsti dall’art. 128-duodecies, comma 1-sexies del TUB verso gli intermediari creditizi dell’UE, per la tutela dei consumatori e della trasparenza del mercato.
Gli intermediari del credito dell’UE che vogliano svolgere sul territorio italiano attività di intermediazione diverse da quelle previste dall’art. 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, sono sottoposti alla normativa prevista, rispettivamente, dal Titolo VI-bis del TUB e dal Titolo IV del DLgs 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento nel territorio della Repubblica dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
Ai fini della disciplina prevista dall’art. 128-duodecies, comma 1-sexies, del TUB, l’OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell’UE attività di controllo:
- con modalità a distanza, ossia attraverso la richiesta periodica o mirata di informazioni, dati, atti e documenti concernenti;
- attraverso audizioni personali;
- attraverso accertamenti ispettivi presso le succursali.
Le attività di possono essere svolte d’ufficio, oppure a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.
Il Provvedimento entra in vigore il 25 novembre 2022.