La deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore” (fideiussore consumatore), costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità risulta rilevabile anche d’ufficio.
Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Treviso, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto emesso nei confronti del fideiussore persona fisica (fideiussore consumatore) per essere l’istituto di credito ingiungente decaduto dall’azione ex art. 1957 c.c..
Aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, ordinanza n. 742 del 16.01.2020) il tribunale trevigiano ha ritenuto che il fideiussore (coniuge del debitore principale), contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto di credito, fosse qualificabile quale consumatore in quanto l’interesse dallo stesso perseguito con il rilascio della fideiussione non era configurabile quale interesse professionale, ovvero alla stregua di un interesse connesso ad una sua attività professionale.
Conseguentemente, la deroga all’art. 1957 c.c. contenuta all’art. 6 delle fideiussioni in oggetto costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, limitando la facoltà del consumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria prestata, nullità rilevabile anche d’ufficio.
Del resto, evidenzia il Tribunale di Treviso, è pur vero che la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa; ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.Lgs. n. 206/2005).
In considerazione di ciò, il Tribunale di Treviso ha ritenuto nulla, ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 Codice del Consumo, la clausola della fideiussione che prevedeva la deroga all’art. 1957 c.c., ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per essere la banca decaduta dall’agire nei confronti del garante.