L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
In particolare, i chiarimenti sono relativi alla limitazione dell’uso dei modelli interni di cui all’articolo 364, paragrafo 2, lettera b) per le posizioni in organismi di investimento collettivi (OIC) con riferimento alle posizioni per le quali una delle condizioni di cui all’articolo 350, paragrafo 1, e all’articolo 350, paragrafo 2 sono soddisfatte. Quando tali condizioni non sono soddisfatte, evidenzia l’EBA gli enti devono soddisfare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR.