L’EBA ha pubblicato un parere in merito alla classificazione di alcuni strumenti di capitale (legacy instruments) previsti dall’art. 484 e ss. del Regolamento (UE) n. 575/2013, che al momento dell’introduzione dello stesso non rientravano nella definizione di fondi propri e per i quali è stata prevista una clausola di esclusione (clausola di grandfathering) per l’adeguamento ai nuovi standard.
Sul punto si ricorda come il considerando n. 119 del CRR preveda che “al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale (legacy instruments) che non rientrano nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano abbandonati gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021.
Delle novità in materia di vigilanza prudenziale e requisiti patrimoniali introdotte dalla CRR II, nonché dalla Direttiva 2019/878 (CRD V) parleremo al prossimo WebSeminar del 23 ottobre. Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.
SESSIONE ANTIMERIDIANA CRD V e CRR II: le novità in materia di vigilanza prudenziale e requisiti patrimoniali
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